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Divieto di retribuzione in contanti: nuove istruzioni dall'Ispettorato

Divieto di retribuzioni in contanti: nuove istruzioni dall'IspettoratoL’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 7369 del 10 settembre 2018, ha fornito le linee guida per le verifiche ispettive sul nuovo obbligo, in vigore dal 1° luglio 2018, di corrispondere le retribuzioni dei lavoratori con metodi tracciabili, anche per somme inferiori a 1.000 euro, introducendo così il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.

L’INL era già intervenuto con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018 e con la successiva nota integrativa n. 5828 del 4 luglio 2018, ma il nuovo documento in esame fornisce maggiori indicazioni interpretative su importanti aspetti della disciplina.

Vediamo quali!

L’art. 1 comma 910 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha stabilito che, dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000€, per ogni mese in cui sia ravvisata la violazione, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti.

Secondo quanto previsto dalla legge e sulla base anche delle indicazioni riportate dall’INL nella nota n. 4538 del 22/05/2018, le modalità di pagamento delle retribuzioni consentite sono:

  • Bonifico bancario o postale sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore. In tal caso, la nota specifica che la banca ordinante può confermare l’avvenuta esecuzione e il regolamento del bonifico in favore dei codici IBAN indicati e segnalare l’eventuale storno dell’operazione, ricevibile entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione. La banca non può, invece, dare certezza circa la definitività del pagamento, stante le possibili ipotesi di richiamo del bonifico, che intervengono anche a notevole distanza di tempo.
  • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. In questa ipotesi la banca, svolte le opportune verifiche, può segnalare quanto segue:
    • il lavoratore ha riscosso le somme, specificando data e importo erogato;
    • la retribuzione è stata messa a disposizione ma il lavoratore non ha ancora provveduto al ritiro delle somme;
    • le somme messe a disposizione sono state restituite al datore di lavoro per superamento dei termini di giacenza.
  • Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o un familiare in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni). Laddove il pagamento della retribuzione sia effettuato a mezzo assegno circolare di cui il datore di lavoro abbia fatto richiesta di emissione presso una banca (ove intrattiene un rapporto di conto ovvero abbia versato delle somme), quest’ultima potrà fornire evidenza del beneficiario in favore del quale il titolo è stato emesso.
  • Strumenti di pagamento elettronico, vale a dire i pagamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza;
  • Per i soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) è consentito il pagamento delle retribuzioni anche attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione, tuttavia, che ricorrano le seguenti condizioni:
    • tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
    • il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

Dunque in considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata:

  1. quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
  2. nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.

Ne consegue che ai fini della contestazione  è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a  buon fine.

In quest’ottica, la nota n. 4538 conferma che le regole si riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione e che quindi l’utilizzo delle modalità previste per la tracciabilità non riguarda la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es.: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Devono, altresì, ritenersi esclusi dalla disciplina, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Diversamente, in relazione all’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), l’INL  ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità. Tale orientamento deriva dalla ratio della disposizione che deve consentire di mettere in condizione il personale ispettivo di accertare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5, del TUIR).

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